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BVGE 2010/30

BVGE 2010/30

Bundesverwaltungsgericht · 2010-07-13 · Italiano CH

Sorveglianza dei revisori

Erwägungen (5 Absätze)

E. 2 Privatrecht - Zivilrechtspflege - Vollstreckung Droit privé - Procédure civile - Exécution Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 30 Estratto della decisione della Corte IInelle causa X contro Autorità federale di sorveglianza dei revisori B 6003/2009 del 13 luglio 2010 Sorveglianza dei revisori. Domanda di abilitazione a esercitare la funzione di perito revisore e revisore. Requisiti in materia di forma­zione per l'abilitazione. Art. 4 cpv. 2 lett. c LSR. Deve essere esaminato d'ufficio se un diploma di laurea sviz­zero sia da considerare quale diploma universitario per l'abi­litazione a esercitare la funzione di perito revisore e re­vi­sore. L'obbligo di esame va oltre a quello per i diplomi esteri. Consi­derata la giu­risprudenza del Tribunale ammini­strativo federale, secondo la quale bisogna contare sul fatto che un titolo « lic. rer. pol. » sviz­zero possa essere riconosciuto quale titolo di formazione ai sensi dell'art. 4 cvp. 2 lett. c LSR, l'auto­rità inferiore deve chiarire la fattispecie presso la competente università (consid. 4.3). Revisionsaufsicht. Gesuch um Zulassung als Revisionsexperte und Revisor. Anforderungen an die Ausbildung. Art. 4 Abs. 2 Bst. c RAG. Ob ein schweizerisches Universitätsdiplom als Hochschulab­schluss für die Zulassung als Revisionsexperte oder Revisor ge­nügt, ist von Amtes wegen zu prüfen. Die Prüfungspflicht geht weiter als bei ausländischen Abschlüssen. Die Vorinstanz hat den Sachverhalt bei der zuständigen Universität abzuklären, da nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts damit zu rech­nen ist, dass ein schweizerischer « lic. rer. pol. »-Titel als Aus­bildungsabschluss im Sinne von Art. 4 Abs. 2 Bst. c RAG in Frage kommt (E. 4.3). Surveillance des réviseurs. Demande d'agrément d'expert-réviseur et de réviseur. Exigences requises en matière de formation. Art. 4 al. 2 let. c LSR. En cas d'agrément d'expert-réviseur, la question de savoir si le diplôme délivré par une université suisse suffit en tant que diplô­me de fin d'études d'une haute école, doit être examinée d'office. Le devoir d'examen est plus étendu que pour les diplômes étran­gers. Dès lors qu'à la lumière de la jurisprudence du Tribunal ad­ministratif fédéral il apparaît que le titre « lic. rer. pol. » entre en considération en tant que diplôme de fin d'études au sens de l'art. 4 al. 2 let. c LSR, l'autorité inférieure doit en clarifier le contenu auprès de l'université compétente (consid. 4.3). In data 19 giugno 2008, il signor X. (qui di seguito: ricorrente 1) ha pre­sentato all'Autorità federale di sorveglianza dei revisori (ASR o auto­rità inferiore) domanda di abilitazione per fornire servizi di revisione sia per lui personalmente che per la sua ditta individuale, lo studio fiduciario e commerciale Y. (qui di seguito: ricorrente 2), come pure per la società Z. Il ricorrente 1, in allegato alle istanze d'abilitazione, ha trasmesso all'au­torità inferiore, oltre ad altri attestati, un certificato universitario in « licencié ès sciences politiques » rilasciato dall'Università di Losanna in data 6 aprile 1978. In data 14 agosto 2009, l'autorità inferiore ha emanato la sua decisione. In prima battuta, occorre rilevare che l'autorità inferiore ha deciso di esa­minare separatamente la domanda di abilitazione ad esercitare la fun­zione di perito revisore per la società Z. attraverso una successiva deci­sio­ne che analizzi, sulla scorta dell'art. 6 lett. a-c della legge sui revisori del 16 dicembre 2005 (LSR, RS 221.302), se la società in questione adempie ai requisiti previsti. Modo di procedere condiviso dal ricorrente, che non ha quindi contestato in sede di ricorso. Mentre, le domande concernenti il ricorrente 1 e la ricorrente 2, essendo intrinsecamente correlate, sono state trattate dall'autorità inferiore con­giun­tamente, come risulta dalla decisione impugnata. Tramite la decisione in questione, l'autorità inferiore ha così deciso di uni­ficare le domande di abilitazione per esercitare la funzione di perito revisore o di revisore del ricorrente 1 e della ricorrente 2, respingendo poi entrambe le domande. La medesima ha ritenuto che le condizioni di abi­litazione a esercitare la funzione di perito revisore o di revisore ai sensi della relativa legge non fossero adempiute dal ricorrente 1, con conse­guente diniego dell'abilitazione a esercitare la funzione di perito revisore o di revisore. Di conseguenza, ha parimenti negato l'abilitazione alla ri­cor­rente 2, considerato come le imprese individuali non possono essere abilitate quali imprese di revisione se il titolare dell'impresa in questione non dispone dell'abilitazione necessaria. In data 21 settembre 2009, il ricorrente 1 e la ricorrente 2 hanno inter­posto presso lo scrivente Tribunale amministrativo federale (TAF) ri­cor­so contro la suddetta decisione dell'autorità inferiore chiedendo l'ac­cogli­mento delle proprie domande di abilitazione, alfine di poter esercitare la funzione di perito revisore e di revisore protestando spese, tasse e ri­pe­ti­bili. Il ricorrente 1 sostiene, oltre altro, che la sua formazione professionale rientrerebbe nell'elenco previsto dall'art. 4 cpv. 2 lett. a-c LSR. Egli pos­siede il titolo « lic. rer. pol » (Università di Losanna), titolo quest'ul­timo che nel 1978 sarebbe stato rilasciato indistintamente a chi conse­guiva la laurea in diritto, in economia e in scienze politiche. Del resto, a Losanna, il ricorrente 1 ha dovuto superare diversi esami di economia aziendale e di diritto. Pertanto, la formazione in economia aziendale di cui bene­fi­ciano i licenziati in diritto (a Losanna) sarebbe la stessa della formazione universitaria di cui ha beneficiato il ricorrente 1 in qualità di studente « lic. rer. pol ». Oltre a sottolineare il fatto che in quegli anni non esiste­vano scuole di periti federali e cantonali. Con scritto di data 16 novembre 2009, seguente l'ordinanza di data 19 ot­tobre 2009 della scrivente autorità, l'autorità inferiore mantiene la sua posizione in tutte le sue conclusioni senza nulla aggiungere. Il TAF accoglie parzialmente il ricorso. Dai considerandi:

E. 4.1 Nell'evenienza concreta, con l'entrata in vigore della LSR, i ricor­renti hanno deciso di richiedere la necessaria autorizzazione per poter eseguire mandati di revisione ai sensi dell'art. 2 LSR. Essi hanno quindi inoltrato la domanda di abilitazione.

E. 4.2 Con decisione di data 14 agosto 2009, l'autorità inferiore ha respin­to ai ricorrenti la domanda dell'abilitazione. La medesima ha consta­tato che il titolo « licencié ès sciences politiques » rilasciato in data 6 aprile 1978 dall'Università di Losanna, come pure il certificato che autorizza il ricorrente 1 a esercitare la professione di fiduciario com­mer­cialista rilasciatogli in data 17 dicembre 1986 dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino non rientrano nei percorsi formati­vi con­templati dall'elen­co esaustivo di cui all'art. 4 cpv. 2 LSR, costi­tuendo quindi un im­pedi­mento alla concessione dell'abilitazione. Di altro avviso il ricorrente 1. Egli sostiene di possedere il titolo « lic. rer. pol. » che nel 1978 all'Università di Losanna sarebbe stato rila­sciato in­distintamente a chi conseguiva la laurea in diritto, in economia e in scien­ze politiche. Infatti, il ricorrente 1 avrebbe dovuto sostenere an­che degli esami di economia aziendale e di diritto e che la formazione azien­dale di cui beneficiano i licenziati in diritto sarebbe la stessa dei licen­ziati in scienze politiche. Attraverso il ricorso in questione, il ricor­rente 1 ha prodotto ulteriore documentazione. Si tratta, in particolare, del diplo­ma di esperto commerciale rilasciato in data 19 giugno 1962 dall'Is­tituto Elvetico (Lugano); il diploma di maturità economica rila­sciato in data 14 luglio 1966 dal Collège St.-Michel (Friborgo); l'attestato della Fa­coltà di scienze economiche e sociali dell'Università di Friborgo con­cernente gli anni 1966-1969 (corrispondente al ¼ di licenza della Fa­col­tà di eco­no­mia di Friborgo); la tabella dei corsi eseguiti all'Uni­versità di Losanna e il libretto di studente dell'Università di Losanna. Dapprima, occorre specificare come l'autorizzazione all'esercizio della pro­fessione di « fidu­ciario commercialista » rilasciata dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino è un atto amministrativo e non un ti­tolo di studio, rilasciato sul­la base della legge cantonale ticinese sull'esercizio delle professioni di fiduciario del 18 giugno 1984 (cfr. decisione del TAF B 5881/2008 del 19 marzo 2009 consid. 4.2). Ad ogni modo, la figura del « fiduciario commercialista » non rientra nei cicli formativi men­zio­nati all'art. 4 cpv. 2 LSR e quindi non può valere per ottenere la con­ces­sione all'abilitazione. Neppure il titolo « licencié ès sciences politiques » fa parte dell'elenco esaustivo dei cicli formativi esplicitamente menzionati all'articolo di leg­ge in questione che come illustrato ai precedenti considerandi (...) non ammette alcuna deroga. A tal proposito si osserva che il ricorrente 1 sostiene di possedere il titolo « lic. rer. pol. », titolo quest'ultimo che nel 1978 all'Università di Losan­na, sempre secondo l'interessato, sarebbe stato attribuito indistin­ta­mente a chi conseguiva la laurea in diritto, in economia e in scienze politiche. Si osserva che il titolo « lic. rer. pol. » ottenuto all'Università di Berna è stato paragonato dalla competente autorità cantonale, come pure dall'ate­neo stesso a ragione dei tipi di esami previsti per ottenere tale laurea, ad un diploma in scienze economiche e, dunque, facente parte dell'elenco di cui all'art. 4 cpv. 2 let. c LSR (cfr. decisione del TAF B 5821/2009 del 4 marzo 2010 consid. 2.3 segg.). Nell'appena citata decisione il ricorrente si era prodigato di richiedere, a chi di pertinenza, l'equiparazione del suo titolo di studio con il titolo in « lic. rer. pol. », rispettivamente con un diploma in scienze economiche. Nel caso con­creto, l'interessato non ha, invece, prodotto nessun documento atte­stante il fatto che una laurea in « licencié ès sciences politiques » possa essere considerata quale diploma in scienze economiche. Occorre sottolineare come i titoli di studio va­riano da un'università all'altra e ciò in funzione dagli esami previsti in un ateneo rispetto ad un altro per ottenere una determinata laurea. Fin­tanto che il ricorrente 1 produce unicamente il certificato attestante l'ot­te­ni­mento della laurea in « licencié ès sciences politiques », quindi né in diritto, né in economia (lauree queste ultime previste all'art. 4 cpv. 2 lett. c LSR) e non dimostra come tale laurea pos­sa essere considerata quale diploma di scienze economiche non si può che concludere come le condizioni previste all'art. 4 cpv. 2 LSR per esercitare la funzione di perito revi­sore e revisore non siano adempiute. Neppure i certificati prodotti in sede di ricorso rientrano nei cicli for­mativi elencati all'art. 4 cpv. 2 LSR e quindi non possono essere d'in­te­resse per ottenere l'abilitazione in qualità di perito revisore e revisore.

E. 4.3 Dalla decisione del TAF B 5821/2009 del 4 marzo 2010, già cita­ta al considerando precedente, si evince appunto come l'Università di Berna abbia considerato il titolo « lic. rer. pol. », conseguito in tale ateneo, quale diploma in scienze economiche di cui all'art. 4 cpv. 2 lett. c LSR. Nel caso di specie il ricorrente 1, nel suo ricorso, porta una situazione analoga, sostenendo, oltre altro, che nel 1978 all'Università di Losanna il titolo « lic.rer.pol. » veniva rilasciato indistintamente a chi terminava uno studio in diritto, in economia o in scienze politiche. Anche se quest'ul­ti­ma argomentazione portata dal ricorrente 1 non può essere rite­nuta perti­nente al fine di determinare se il titolo di studio conseguito dall'interes­sato sia da considerare come un diploma in scienze econo­miche ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 lett. c LSR, bisogna tuttavia chiedersi se nella fattispecie non sus­sista effettivamente una costellazione simile a quella descritta nella deci­sione summenzionata, vale a dire il possibile riconoscimento di un titolo « lic. rer. pol. » quale diploma in scienze economiche. L'autorità inferiore, citando nella DTAF 2008/50, lascia intendere che il ricorrente dispone di un titolo « lic. rer. pol. », come del resto sostiene quest'ultimo. Nell'appena menzionata sentenza la laurea oggetto di dis­cus­sione era una laurea in scienze politiche conseguita all'estero e non sussistevano indizi sufficienti atti ad affermare se e in che misura tale laurea poteva essere paragonata ad un diploma (svizzero) in scienze eco­nomiche. La fattispecie, invece, non presenta dei quesiti concernenti ele­menti di fatto con legami esteri, bensì presenta il quesito a sapere quali diplomi svizzeri conseguiti in quale università svizzera rientrano nell'elenco esaustivo dei cicli formativi previsti all'art. 4 cpv. 2 lett. c LSR. Non si tratta di un diploma conseguito presso un'università di un paese terzo, nel quale contesto sarebbe lecito attendersi una maggior cooperazione da parte del postulante per l'accertamento della domanda e ciò conformemente all'art. 13 cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021). A tal proposito si osserva come nonostante al ricorrente, in qualità di postulante, incombe l'onere della prova (cfr. art. 8 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 [CC, RS 210]), vale a dire sopportare le conseguenze di eventuali mancanze di prove in merito al riconoscimento del suo diploma con un diploma in scienze economiche, all'autorità spetta l'obbligo di accertare i fatti d'ufficio assumendo tutte le prove necessarie per dirimere sulla do­manda di abilitazione per fornire servizi di revisione, anche se tale prin­cipio non dispensa le parti a dover cooperare per tale accertamento (Patrick L. Krauskopf/Katrin Emmenegger, in: Bernhard Wald­mann/Phi­lippe Weissenberger [curatori], Praxiskommentar VwVG, Zurigo 2009, Art. 12 N 6). L'obbligo di accertare d'ufficio se un diploma rilasciato da una determinata università svizzera sia da considerare come un diploma universitario nel senso dell'art. 4 cpv. 2 lett. c LSR riveste indubbiamente preponderante importanza, in quanto di carattere generale per l'università in questione, e deve essere eseguito con maggior rigore rispetto a un caso di un diploma universitario straniero. Dall'emanazione della decisione del TAF B 5821/2009 del 4 marzo 2010, l'autorità inferiore deve d'ora in poi contare con la possibilità che un titolo « lic. rer. pol. » conseguito in un ateneo svizzero possa essere con­si­derato come un diploma in scienze economiche rientrante nell'elen­co esaustivo dei cicli formativi previsti all'art. 4 cpv. 2 lett. c LSR. In tali casi, si può ragionevolmente pretendere che quest'ultima s'in­formi presso la competente università.

E. 5 Alla luce delle sopra esposte risultanze, la fattispecie è da consi­derarsi incompleta. Non tutti gli elementi per poter dirimere sul ricorso sono stati appurati dall'autorità inferiore, alla quale spetta ora il compito di riparare compiendo ulteriori accertamenti. In particolare e come poc'anzi illustrato, la medesima deve verificare presso la competente uni­versità se la laurea conseguita dal ricorrente 1 possa essere consi­derata come una laurea in scienze economiche. In caso di risposta affer­mativa alla medesima spetta ancora il compito di esaminare gli ulteriori pre­sup­posti necessari per ricevere l'abilitazione, in quanto non sono ancora stati esaminati. Di conseguenza, su questo punto, il ricorso deve essere parzial­mente ac­colto, la decisione impugnata annullata e l'incarto rinviato all'au­torità in­feriore affinché completi l'istruttoria ai sensi dei precedenti consi­de­randi. La stessa dovrà poi statuire nuovamente sulla domanda per otte­nere l'abi­litazione a esercitare la funzione di perito revisore e revisore del ricor­rente 1, come pure della ricorrente 2.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

2 Privatrecht - Zivilrechtspflege - Vollstreckung Droit privé - Procédure civile - Exécution Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione

30

Estratto della decisione della Corte IInelle causa X contro Autorità federale di sorveglianza dei revisori B 6003/2009 del 13 luglio 2010

Sorveglianza dei revisori. Domanda di abilitazione a esercitare la funzione di perito revisore e revisore. Requisiti in materia di forma­zione per l'abilitazione.

Art. 4 cpv. 2 lett. c LSR.

Deve essere esaminato d'ufficio se un diploma di laurea sviz­zero sia da considerare quale diploma universitario per l'abi­litazione a esercitare la funzione di perito revisore e re­vi­sore. L'obbligo di esame va oltre a quello per i diplomi esteri. Consi­derata la giu­risprudenza del Tribunale ammini­strativo federale, secondo la quale bisogna contare sul fatto che un titolo « lic. rer. pol. » sviz­zero possa essere riconosciuto quale titolo di formazione ai sensi dell'art. 4 cvp. 2 lett. c LSR, l'auto­rità inferiore deve chiarire la fattispecie presso la competente università (consid. 4.3).

Revisionsaufsicht. Gesuch um Zulassung als Revisionsexperte und Revisor. Anforderungen an die Ausbildung.

Art. 4 Abs. 2 Bst. c RAG.

Ob ein schweizerisches Universitätsdiplom als Hochschulab­schluss für die Zulassung als Revisionsexperte oder Revisor ge­nügt, ist von Amtes wegen zu prüfen. Die Prüfungspflicht geht weiter als bei ausländischen Abschlüssen. Die Vorinstanz hat den Sachverhalt bei der zuständigen Universität abzuklären, da nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts damit zu rech­nen ist, dass ein schweizerischer « lic. rer. pol. »-Titel als Aus­bildungsabschluss im Sinne von Art. 4 Abs. 2 Bst. c RAG in Frage kommt (E. 4.3).

Surveillance des réviseurs. Demande d'agrément d'expert-réviseur et de réviseur. Exigences requises en matière de formation.

Art. 4 al. 2 let. c LSR.

En cas d'agrément d'expert-réviseur, la question de savoir si le diplôme délivré par une université suisse suffit en tant que diplô­me de fin d'études d'une haute école, doit être examinée d'office. Le devoir d'examen est plus étendu que pour les diplômes étran­gers. Dès lors qu'à la lumière de la jurisprudence du Tribunal ad­ministratif fédéral il apparaît que le titre « lic. rer. pol. » entre en considération en tant que diplôme de fin d'études au sens de l'art. 4 al. 2 let. c LSR, l'autorité inférieure doit en clarifier le contenu auprès de l'université compétente (consid. 4.3).

In data 19 giugno 2008, il signor X. (qui di seguito: ricorrente 1) ha pre­sentato all'Autorità federale di sorveglianza dei revisori (ASR o auto­rità inferiore) domanda di abilitazione per fornire servizi di revisione sia per lui personalmente che per la sua ditta individuale, lo studio fiduciario e commerciale Y. (qui di seguito: ricorrente 2), come pure per la società Z.

Il ricorrente 1, in allegato alle istanze d'abilitazione, ha trasmesso all'au­torità inferiore, oltre ad altri attestati, un certificato universitario in « licencié ès sciences politiques » rilasciato dall'Università di Losanna in data 6 aprile 1978.

In data 14 agosto 2009, l'autorità inferiore ha emanato la sua decisione.

In prima battuta, occorre rilevare che l'autorità inferiore ha deciso di esa­minare separatamente la domanda di abilitazione ad esercitare la fun­zione di perito revisore per la società Z. attraverso una successiva deci­sio­ne che analizzi, sulla scorta dell'art. 6 lett. a-c della legge sui revisori del 16 dicembre 2005 (LSR, RS 221.302), se la società in questione adempie ai requisiti previsti. Modo di procedere condiviso dal ricorrente, che non ha quindi contestato in sede di ricorso.

Mentre, le domande concernenti il ricorrente 1 e la ricorrente 2, essendo intrinsecamente correlate, sono state trattate dall'autorità inferiore con­giun­tamente, come risulta dalla decisione impugnata.

Tramite la decisione in questione, l'autorità inferiore ha così deciso di uni­ficare le domande di abilitazione per esercitare la funzione di perito revisore o di revisore del ricorrente 1 e della ricorrente 2, respingendo poi entrambe le domande. La medesima ha ritenuto che le condizioni di abi­litazione a esercitare la funzione di perito revisore o di revisore ai sensi della relativa legge non fossero adempiute dal ricorrente 1, con conse­guente diniego dell'abilitazione a esercitare la funzione di perito revisore o di revisore. Di conseguenza, ha parimenti negato l'abilitazione alla ri­cor­rente 2, considerato come le imprese individuali non possono essere abilitate quali imprese di revisione se il titolare dell'impresa in questione non dispone dell'abilitazione necessaria.

In data 21 settembre 2009, il ricorrente 1 e la ricorrente 2 hanno inter­posto presso lo scrivente Tribunale amministrativo federale (TAF) ri­cor­so contro la suddetta decisione dell'autorità inferiore chiedendo l'ac­cogli­mento delle proprie domande di abilitazione, alfine di poter esercitare la funzione di perito revisore e di revisore protestando spese, tasse e ri­pe­ti­bili.

Il ricorrente 1 sostiene, oltre altro, che la sua formazione professionale rientrerebbe nell'elenco previsto dall'art. 4 cpv. 2 lett. a-c LSR. Egli pos­siede il titolo « lic. rer. pol » (Università di Losanna), titolo quest'ul­timo che nel 1978 sarebbe stato rilasciato indistintamente a chi conse­guiva la laurea in diritto, in economia e in scienze politiche. Del resto, a Losanna, il ricorrente 1 ha dovuto superare diversi esami di economia aziendale e di diritto. Pertanto, la formazione in economia aziendale di cui bene­fi­ciano i licenziati in diritto (a Losanna) sarebbe la stessa della formazione universitaria di cui ha beneficiato il ricorrente 1 in qualità di studente « lic. rer. pol ». Oltre a sottolineare il fatto che in quegli anni non esiste­vano scuole di periti federali e cantonali.

Con scritto di data 16 novembre 2009, seguente l'ordinanza di data 19 ot­tobre 2009 della scrivente autorità, l'autorità inferiore mantiene la sua posizione in tutte le sue conclusioni senza nulla aggiungere.

Il TAF accoglie parzialmente il ricorso.

Dai considerandi:

4.

4.1 Nell'evenienza concreta, con l'entrata in vigore della LSR, i ricor­renti hanno deciso di richiedere la necessaria autorizzazione per poter eseguire mandati di revisione ai sensi dell'art. 2 LSR. Essi hanno quindi inoltrato la domanda di abilitazione.

4.2 Con decisione di data 14 agosto 2009, l'autorità inferiore ha respin­to ai ricorrenti la domanda dell'abilitazione. La medesima ha consta­tato che il titolo « licencié ès sciences politiques » rilasciato in data 6 aprile 1978 dall'Università di Losanna, come pure il certificato che autorizza il ricorrente 1 a esercitare la professione di fiduciario com­mer­cialista rilasciatogli in data 17 dicembre 1986 dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino non rientrano nei percorsi formati­vi con­templati dall'elen­co esaustivo di cui all'art. 4 cpv. 2 LSR, costi­tuendo quindi un im­pedi­mento alla concessione dell'abilitazione.

Di altro avviso il ricorrente 1. Egli sostiene di possedere il titolo « lic. rer. pol. » che nel 1978 all'Università di Losanna sarebbe stato rila­sciato in­distintamente a chi conseguiva la laurea in diritto, in economia e in scien­ze politiche. Infatti, il ricorrente 1 avrebbe dovuto sostenere an­che degli esami di economia aziendale e di diritto e che la formazione azien­dale di cui beneficiano i licenziati in diritto sarebbe la stessa dei licen­ziati in scienze politiche. Attraverso il ricorso in questione, il ricor­rente 1 ha prodotto ulteriore documentazione. Si tratta, in particolare, del diplo­ma di esperto commerciale rilasciato in data 19 giugno 1962 dall'Is­tituto Elvetico (Lugano); il diploma di maturità economica rila­sciato in data 14 luglio 1966 dal Collège St.-Michel (Friborgo); l'attestato della Fa­coltà di scienze economiche e sociali dell'Università di Friborgo con­cernente gli anni 1966-1969 (corrispondente al ¼ di licenza della Fa­col­tà di eco­no­mia di Friborgo); la tabella dei corsi eseguiti all'Uni­versità di Losanna e il libretto di studente dell'Università di Losanna.

Dapprima, occorre specificare come l'autorizzazione all'esercizio della pro­fessione di « fidu­ciario commercialista » rilasciata dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino è un atto amministrativo e non un ti­tolo di studio, rilasciato sul­la base della legge cantonale ticinese sull'esercizio delle professioni di fiduciario del 18 giugno 1984 (cfr. decisione del TAF B 5881/2008 del 19 marzo 2009 consid. 4.2). Ad ogni modo, la figura del « fiduciario commercialista » non rientra nei cicli formativi men­zio­nati all'art. 4 cpv. 2 LSR e quindi non può valere per ottenere la con­ces­sione all'abilitazione.

Neppure il titolo « licencié ès sciences politiques » fa parte dell'elenco esaustivo dei cicli formativi esplicitamente menzionati all'articolo di leg­ge in questione che come illustrato ai precedenti considerandi (...) non ammette alcuna deroga.

A tal proposito si osserva che il ricorrente 1 sostiene di possedere il titolo « lic. rer. pol. », titolo quest'ultimo che nel 1978 all'Università di Losan­na, sempre secondo l'interessato, sarebbe stato attribuito indistin­ta­mente a chi conseguiva la laurea in diritto, in economia e in scienze politiche. Si osserva che il titolo « lic. rer. pol. » ottenuto all'Università di Berna è stato paragonato dalla competente autorità cantonale, come pure dall'ate­neo stesso a ragione dei tipi di esami previsti per ottenere tale laurea, ad un diploma in scienze economiche e, dunque, facente parte dell'elenco di cui all'art. 4 cpv. 2 let. c LSR (cfr. decisione del TAF B 5821/2009 del 4 marzo 2010 consid. 2.3 segg.). Nell'appena citata decisione il ricorrente si era prodigato di richiedere, a chi di pertinenza, l'equiparazione del suo titolo di studio con il titolo in « lic. rer. pol. », rispettivamente con un diploma in scienze economiche. Nel caso con­creto, l'interessato non ha, invece, prodotto nessun documento atte­stante il fatto che una laurea in « licencié ès sciences politiques » possa essere considerata quale diploma in scienze economiche. Occorre sottolineare come i titoli di studio va­riano da un'università all'altra e ciò in funzione dagli esami previsti in un ateneo rispetto ad un altro per ottenere una determinata laurea. Fin­tanto che il ricorrente 1 produce unicamente il certificato attestante l'ot­te­ni­mento della laurea in « licencié ès sciences politiques », quindi né in diritto, né in economia (lauree queste ultime previste all'art. 4 cpv. 2 lett. c LSR) e non dimostra come tale laurea pos­sa essere considerata quale diploma di scienze economiche non si può che concludere come le condizioni previste all'art. 4 cpv. 2 LSR per esercitare la funzione di perito revi­sore e revisore non siano adempiute.

Neppure i certificati prodotti in sede di ricorso rientrano nei cicli for­mativi elencati all'art. 4 cpv. 2 LSR e quindi non possono essere d'in­te­resse per ottenere l'abilitazione in qualità di perito revisore e revisore.

4.3 Dalla decisione del TAF B 5821/2009 del 4 marzo 2010, già cita­ta al considerando precedente, si evince appunto come l'Università di Berna abbia considerato il titolo « lic. rer. pol. », conseguito in tale ateneo, quale diploma in scienze economiche di cui all'art. 4 cpv. 2 lett. c LSR. Nel caso di specie il ricorrente 1, nel suo ricorso, porta una situazione analoga, sostenendo, oltre altro, che nel 1978 all'Università di Losanna il titolo « lic.rer.pol. » veniva rilasciato indistintamente a chi terminava uno studio in diritto, in economia o in scienze politiche. Anche se quest'ul­ti­ma argomentazione portata dal ricorrente 1 non può essere rite­nuta perti­nente al fine di determinare se il titolo di studio conseguito dall'interes­sato sia da considerare come un diploma in scienze econo­miche ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 lett. c LSR, bisogna tuttavia chiedersi se nella fattispecie non sus­sista effettivamente una costellazione simile a quella descritta nella deci­sione summenzionata, vale a dire il possibile riconoscimento di un titolo « lic. rer. pol. » quale diploma in scienze economiche.

L'autorità inferiore, citando nella DTAF 2008/50, lascia intendere che il ricorrente dispone di un titolo « lic. rer. pol. », come del resto sostiene quest'ultimo. Nell'appena menzionata sentenza la laurea oggetto di dis­cus­sione era una laurea in scienze politiche conseguita all'estero e non sussistevano indizi sufficienti atti ad affermare se e in che misura tale laurea poteva essere paragonata ad un diploma (svizzero) in scienze eco­nomiche. La fattispecie, invece, non presenta dei quesiti concernenti ele­menti di fatto con legami esteri, bensì presenta il quesito a sapere quali diplomi svizzeri conseguiti in quale università svizzera rientrano nell'elenco esaustivo dei cicli formativi previsti all'art. 4 cpv. 2 lett. c LSR. Non si tratta di un diploma conseguito presso un'università di un paese terzo, nel quale contesto sarebbe lecito attendersi una maggior cooperazione da parte del postulante per l'accertamento della domanda e ciò conformemente all'art. 13 cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021). A tal proposito si osserva come nonostante al ricorrente, in qualità di postulante, incombe l'onere della prova (cfr. art. 8 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 [CC, RS 210]), vale a dire sopportare le conseguenze di eventuali mancanze di prove in merito al riconoscimento del suo diploma con un diploma in scienze economiche, all'autorità spetta l'obbligo di accertare i fatti d'ufficio assumendo tutte le prove necessarie per dirimere sulla do­manda di abilitazione per fornire servizi di revisione, anche se tale prin­cipio non dispensa le parti a dover cooperare per tale accertamento (Patrick L. Krauskopf/Katrin Emmenegger, in: Bernhard Wald­mann/Phi­lippe Weissenberger [curatori], Praxiskommentar VwVG, Zurigo 2009, Art. 12 N 6). L'obbligo di accertare d'ufficio se un diploma rilasciato da una determinata università svizzera sia da considerare come un diploma universitario nel senso dell'art. 4 cpv. 2 lett. c LSR riveste indubbiamente preponderante importanza, in quanto di carattere generale per l'università in questione, e deve essere eseguito con maggior rigore rispetto a un caso di un diploma universitario straniero.

Dall'emanazione della decisione del TAF B 5821/2009 del 4 marzo 2010, l'autorità inferiore deve d'ora in poi contare con la possibilità che un titolo « lic. rer. pol. » conseguito in un ateneo svizzero possa essere con­si­derato come un diploma in scienze economiche rientrante nell'elen­co esaustivo dei cicli formativi previsti all'art. 4 cpv. 2 lett. c LSR. In tali casi, si può ragionevolmente pretendere che quest'ultima s'in­formi presso la competente università.

5. Alla luce delle sopra esposte risultanze, la fattispecie è da consi­derarsi incompleta. Non tutti gli elementi per poter dirimere sul ricorso sono stati appurati dall'autorità inferiore, alla quale spetta ora il compito di riparare compiendo ulteriori accertamenti. In particolare e come poc'anzi illustrato, la medesima deve verificare presso la competente uni­versità se la laurea conseguita dal ricorrente 1 possa essere consi­derata come una laurea in scienze economiche. In caso di risposta affer­mativa alla medesima spetta ancora il compito di esaminare gli ulteriori pre­sup­posti necessari per ricevere l'abilitazione, in quanto non sono ancora stati esaminati.

Di conseguenza, su questo punto, il ricorso deve essere parzial­mente ac­colto, la decisione impugnata annullata e l'incarto rinviato all'au­torità in­feriore affinché completi l'istruttoria ai sensi dei precedenti consi­de­randi. La stessa dovrà poi statuire nuovamente sulla domanda per otte­nere l'abi­litazione a esercitare la funzione di perito revisore e revisore del ricor­rente 1, come pure della ricorrente 2.